Società in house e rinuncia alla delimitata responsabilità patrimoniale: i principi da tenere a mente
Pur dichiarando irricevibile la richiesta pervenuta da un Ente locale attinente alla sostenibilità della presa in carico da parte dello stesso di “mutui garantiti da sue lettere di patronage e accesi” da una propria società controllata in house providing in liquidazione “per realizzare opere e manutenzioni straordinarie per conto del Comune stesso e su beni in sua proprietà”, in quanto attinente ad un fatto concreto di gestione, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione n. 4/2025/PAR) ha comunque fornito all’Amministrazione, “in chiave meramente collaborativa”, alcune indicazioni normative e giurisprudenziali cui l’Ente possa ispirarsi nell’individuazione delle più opportune scelte da percorrere, comunque, rimesse alla sua piena discrezionalità.
In particolare, la Corte ha ricordato l’indirizzo consolidato della magistratura contabile secondo cui “nelle società in house la responsabilità patrimoniale dei soci è quella prevista dal diritto comune e di conseguenza non sussiste in capo al Comune alcun obbligo di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione. …” necessitandosi dell’individuazione di “un superiore interesse pubblico”, concretamente individuato e motivato, per sostenere la rinuncia alla delimitata responsabilità patrimoniale (Sez. contr. Liguria, del. n. 13/2013). In tal senso occorrerebbe quindi iuindiq“dimostrare in modo obiettivo la necessità dell’operazione descritta per il perseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto alla continuità aziendale (Sez. reg. contr. Lombardia, del. 106/2017/PRNO)”. A sostegno di tale indirizzo vengono richiamate anche le indicazioni fornite dalla Corte Emiliana con deliberazione n. 67/2022 e, più di recente, dalla sezione piemontese con deliberazione n. 76/2023, pareri di cui viene riportata apposita traccia nel testo deliberativo oggetto di esame cui si fa rimando.