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Società in house: agire degli organi sociali vincolato al controllo analogo

Nell’ambito di un parere ex art. 5 del D.lgs. 175/2016, la Corte dei Conti Emilia- Romagna, nella deliberazione n. 67/2024/PASP, ha ravvisato un elemento distonico nella previsione statutaria di una società in house che prevede la possibilità per gli organi sociali di deliberare in senso difforme dagli indirizzi forniti dal Comitato per il controllo analogo nel punto in cui motivino “specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l’attuazione dello scopo sociale”.

Ciò in quanto il controllo analogo “presuppone un controllo alle “decisioni fondamentali del soggetto controllato ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell’attività della società in house, per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano”. (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 567/2024). Al contrario, lo Statuto consente agli organi sociali nella loro attività decisionale di discostarsi dalle scelte assunte dai Soci in seno al” Comitato per il controllo analogo “semplicemente motivando “specificatamente”, peraltro non limitando tale possibilità alle decisioni che esulano da quelle fondamentali, …. Circostanza, quest’ultima, che potrebbe frustrare uno dei presupposti necessari e ineludibili (individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea a partire dalla nota sentenza Teckal del 18 novembre 1999) al fine di effettuare legittimamente gli affidamenti diretti alle in house ovverosia il controllo analogo esercitato anche dai Soci con quote c.d. “pulviscolari”.