Società a controllo pubblico: l’importanza del corretto inquadramento
La Corte dei conti Toscana, nel rilevare l’inserimento di indicazioni incomplete da parte di un Ente locale nel proprio piano di revisione periodica ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, ricorda l’importanza di verificare la composizione del capitale delle proprie società partecipate al fine di individuare quali rientrano nell’insieme delle c.d. società a controllo pubblico.
Il suddetto piano presenta infatti delle discrepanze rispetto la fattispecie concreta e quanto indicato dall’Ente essendo presenti “omissioni nelle indicazioni della misura della partecipazione privata al capitale sociale (determinante per qualificare correttamente la società sotto il profilo dell’eventuale controllo pubblico)” e nelle “informazioni inerenti all’esistenza e alla tipologia di controllo sulle società censite nel Piano”.
Ad esempio, una società, indicata come non soggetta ad alcun tipo di controllo dall’Amministrazione, risulterebbe invece sottoposta a controllo congiunto vista la totalità di partecipazione pubblica al suo capitale. La Corte rammenta in merito che “La presenza di soli soci pubblici, infatti, esclude la sussistenza di indirizzi gestionali che possano essere estranei alla sfera pubblica, portando a qualificare la società come a controllo pubblico. Si richiama, a tal proposito, la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG) - condivisa anche da questa Sezione (deliberazioni n. 13/2022/VSG, n. 9/2023/VSG e n. 8/2024/VSG) - secondo la quale “se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico. La presenza di soli soci pubblici, infatti, esclude la sussistenza di indirizzi gestionali che possano essere estranei alla sfera pubblica, portando a qualificare la società come a controllo pubblico (cfr., ex plurimis, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna deliberazioni n. 9/2021/VSG e n. 106/2020/VSGO)””.
La Sezione conclude sottolineando “che l’ente avrebbe dovuto rappresentare correttamente la connotazione societaria che, per quanto sopra esposto, si configura come società a “controllo congiunto”, nonché evidenziare e documentare i conseguenti adempimenti da porre in essere nella gestione di tale partecipazione (inerenti il costante monitoraggio dell’andamento finanziario, la definizione di obiettivi gestionali e di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale ecc.) e, infine, rendicontare opportunamente in sede di provvedimento annuale di ricognizione delle partecipazioni detenute. La qualificazione come “società a controllo pubblico” appare rilevante anche in ragione delle conseguenti implicazioni in merito allo statuto normativo applicabile (ad es. il numero degli amministratori ex artt. 11, commi 2 e 3; l’adozione di programmi di prevenzione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6, comma 2; crisi d’impresa art. 14; le disposizioni in materia di gestione del personale ex art. 19, le regole sulla trasparenza ex art. 22 del TUSP) e agli obblighi di censimento delle società detenute indirettamente, dall’ente, tramite le società a controllo pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 comma 1 e art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP.”.