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Società a controllo pubblico, il CDA solo in casi particolari

L’art. 11 comma 2 del Dlgs 175/2016 – TUSP dispone che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

In molte società a controllo pubblico, viceversa, la governance è impostata su un Consiglio di amministrazione formato da 3 e talvolta da 5 membri. E’ corretto? Quali sono i criteri per motivare tale scelta? Di certo non è possibile motivare un CDA in luogo di un amministratore unico con la rappresentatività dei soci per motivi territoriali o di aggregazione politico - partitica.

La rappresenta si garantisce con strumenti di controllo ed eventualmente patti parasociali, senza appesantire i costi della società.

Lo ha spiegato bene la Corte dei Conti Abruzzo con delibera n. 271/2024.

Si può motivare la costituzione di un Consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico solo con le dimensioni della società; l’attività svolta; l’estensione territoriale; le esigenze organizzative; le esigenze economico finanziarie; la richiesta di specifiche professionalità.