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Società quotate ai fini TUSP: la Corte dei Conti sul punto

Nell’emissione del Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2022, la Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 156/2023/PARI) ha prestato particolare attenzione all’inquadramento di una partecipata quale “società quotata”, operato dall’Ente territoriale ed in merito al quale il Collegio ha richiamato in primis la disposizione dell’art. 2, co. 1, lett. p) del TUSP, che definisce cosa rientri nella definizione de quo, e in secundis quella dell’art. 26, co. 5, che ne estende il limite temporale.

Nello specifico, oltre alle società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, l’art. 2 del TUSP ricomprende altresì “le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati” e, come ricordato dai Giudici contabili, “La norma transitoria dettata dall’art. 26 co. 5 TUSP estende ulteriormente la definizione di società quotata anche alle società che abbiano emesso tali strumenti successivamente al 31 dicembre 2015, purché entro il 30 giugno 2016 abbiano adottato atti volti all’emissione di tali strumenti ed entro il 23 settembre 2017 abbiano proceduto al loro collocamento”.

In merito, la Magistratura ha osservato che “Entrambe le disposizioni … appaiono legate temporalmente al periodo di durata degli strumenti finanziari collocati sul mercato con la conseguenza che, una volta scaduti quelli emessi al 31.12.2015 o nella successiva fase transitoria di cui all’art. 26, comma 5 del TUSP, la società non potrebbe più essere considerata quotata.

Diversamente opinando, si creerebbe un trattamento differenziale ingiustificato tra le società che non hanno mai emesso strumenti finanziari quotati o che li hanno emessi in data successiva ai termini fissati dal TUSP (all’art. 2 co. 1 lett. p) e all’art. 26 co. 5), che risulterebbero soggette al TUSP nella sua interezza, e le società i cui strumenti finanziari, originariamente emessi secondo la tempistica predetta, sarebbero successivamente scaduti, alle quali continuerebbe ad applicarsi la limitazione prevista dall’art 1, comma 5, del TUSP, che detta una disciplina speciale per le società presenti nei mercati regolamentati."

Sul punto non rileva inoltre il fatto che fosse a suo tempo stato predisposto un programma di emissioni obbligazionarie suddivise in tranches, in quanto la “disciplina transitoria limita il proprio ambito di applicazione alle società che abbiano concluso il procedimento di quotazione degli strumenti finanziari entro dodici mesi dall’entrata in vigore del TUSP, con la conseguenza che, anche se il programma di emissione delle obbligazioni è anteriore al 30 giugno 2016, la norma non può trovare applicazione per quelle obbligazioni il cui procedimento di quotazione non si sia concluso entro la data prevista”.

Infine, a supporto di quanto sopra, è stata evidenziata la differenza sussistente tra la società che emette azioni quotate su mercati regolamentati e quella che invece emette strumenti finanziari diversi dalle azioni, non rilevandosi per la prima fattispecie alcun vincolo temporale, previsto invece per la seconda “al fine di prevenire eventuali comportamenti elusivi” delle disposizioni del TUSP, che in tal senso ha subordinato “l’acquisizione dello “status” di società quotata al fatto che gli strumenti finanziari siano stati emessi nel rispetto di vincoli temporali precisi (31 dicembre 2015 o la diversa tempistica dettata dall’art. 26 comma 5). … Parimenti tale qualificazione non può che venire meno alla scadenza degli strumenti finanziari originariamente emessi e non può essere riacquistata o mantenuta per effetto di nuove emissioni di strumenti finanziari.”

In sostanza quindi “l’emissione di strumenti finanziari quotati secondo le tempistiche previste dalla disciplina transitoria richiamata, non può valere a sottrarre la società all’intera disciplina dettata dal TUSP, ma, al massimo, può produrre l’effetto di equiparare tale società alle altre società quotate alle quali, secondo la previsione dell’art. 1, comma 5, TUSP, “le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto”. Risulterebbe, infatti, irrazionale che la legge, dopo aver esteso la definizione di società quotata anche alle società che hanno emesso strumenti finanziari quotati alla data del 31 dicembre 2015, consentisse, in sede di disciplina transitoria, alle società che hanno emesso strumenti finanziari quotati anche in data successiva al 31 dicembre 2015 di sottrarsi totalmente all’applicazione del TUSP.”

Resta fermo peraltro che, “secondo quanto affermato a più riprese dalla giurisprudenza consolidata … la previsione dell’art. 1 comma 5 del TUSP, che nella sostanza restringe il novero delle disposizioni applicabili alle società quotate, ha una portata limitata alle sole norme del TUSP che hanno come destinatarie le società, ma non incide in alcuna misura sulla applicabilità di quelle disposizioni che sono rivolte alle amministrazioni pubbliche. Pertanto, tutte le norme del TUSP che prevedono obblighi, adempimenti, limiti, divieti o altro a carico delle amministrazioni pubbliche trovano sempre applicazione nei confronti delle stesse a prescindere dalla quotazione o meno della società partecipata.”