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Società pubbliche: oneri di trasparenza per le attività di pubblico interesse svolte

Nella deliberazione n. 28/2024/VSG, la Corte dei conti Campania ha rilevato la mancata applicazione, da parte di una società partecipata, della normativa sulla trasparenza ad essa applicabile.

Tale punto, analizzato insieme ad ulteriori criticità, riveste particolare importanza in quanto, in deroga ai principi del diritto privato ove “non esistono obblighi di trasparenza gravanti sugli operatori del mercato”, l’art. 22 del TUSP impone il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 estendendo “anche alle società a partecipazione pubblica gli obblighi di trasparenza, sebbene con declinazioni differenti a seconda del tipo di società preso in considerazione”.

La disciplina ivi indicata risponde, tra i vari fini, alla necessità di “evitare impieghi abusivi dello strumento societario”; difatti “L’introduzione in via legislativa di regole poste a presidio della trasparenza valide per le società pubbliche … mira a favorire forme diffuse di controllo sulle modalità di impiego delle risorse pubbliche, sull’attività svolta dalle società partecipate, sulla qualità dei servizi erogati, anche onde colmare il gap democratico fisiologicamente legato alla creazione di gestioni fuori bilancio”.

Tornando al disposto normativo, la Corte ha sottolineato che il citato D.lgs. 33/2013, all’art. 2bis, “chiarisce che la disciplina della trasparenza si applica anche alle società sottoposte a controllo pubblico (fatta eccezione per le società quotate), nonché ad associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a € 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”; limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, “La medesima disciplina si applica, in quanto compatibile … anche alle società a partecipazione pubblica con bilancio superiore a € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”. La disciplina è stata successivamente integrata dall’ANAC che, con le linee guida approvate il 9 novembre 2017 con delibera n. 1134, ha operato una “distinzione tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenute alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte”; quest’ultima indicazione sulle “attività di pubblico interesse”, innovativa rispetto la disciplina precedentemente delineata, opera quale “limitazione oggettiva ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 33/2013”.

In tal senso, “Secondo la qualificazione proposta dall’ANAC, il pubblico interesse si rinviene nello svolgimento di numerose attività che, a titolo esemplificativo vengono elencate dalle linee guida, per poi essere accomunate dalla caratteristica di essere riconducibili a finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali”.

Rispetto al caso concreto, la Sezione, rilevando l’assenza di apposita sezione “Amministrazione trasparente” nel sito della società, nonché l’impossibilità di reperirne lo statuto, con conseguente violazione della normativa sopra citata, ha richiamato dunque richiamato l’Ente socio ad intervenire per assicurare il rispetto dei predetti oneri in quanto la società inadempiente, essendo “partecipata da enti di natura pubblica”, risulta “assoggettata agli obblighi di trasparenza sopra descritti in riferimento al segmento di attività che risulta di “pubblico interesse”, ossia che si collega alle finalità istituzionali degli enti pubblici partecipanti.”.