Società partecipate: nozione di controllo
Al fine di analizzare la locuzione “partecipazione indiretta” (art. 2, lett) g, TUSP) la Corte dei Conti Veneto, con deliberazione n. 182/2021/PAR, ha ripercorso la definizione di “controllo” e “società a controllo pubblico” sottolineando quanto segue:
“Le partecipazioni indirette rilevati ai sensi del TUSP sono, quindi, esclusivamente quelle detenute per il tramite di una società (o altro organismo) soggetta a controllo pubblico.
La nozione di controllo, a sua volta, è definita dall’art. 2 del TUSP che alla lett. m) precisa che per “società a controllo pubblico” si intendono quelle in cui “una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo” ai sensi della precedente lettera b).
Quest’ultima riconduce il “controllo” alla “situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile” e cioè quando: 1) si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) una società è sotto influenza dominante di un'altra in virtù di particolari vincoli contrattuali. Inoltre, la suddetta lett. b) precisa che ai fini della disciplina recata dal TUSP “il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.
Come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, quest’ultima ipotesi - come reso evidente dalla locuzione “anche quando” - integra quelle elencate in precedenza. Il suddetto criterio di individuazione, basato sull’applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del TUSP, deve essere riconsiderato, come altresì sottolineato dalle Sezioni riunite in speciale composizione (n. 16/2019/EL, n. 17/2019/EL e n. 25/2019/EL), quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. “gara a doppio oggetto”), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie; cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/2020; n. 11/SSRRCO/QMIG/19).”