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Società partecipate: modalità di formazione della volontà del socio

La Corte dei Conti Veneto, rigettando un quesito sulla gestione delle società partecipate e, in particolare, sulla legittimità decisionale del rappresentante dell'Ente socio in assenza di preventivi indirizzi dell'Amministrazione, ha rammentato come l’art. 9 del D.lgs. 175/2016, nel disciplinare la gestione delle partecipazioni pubbliche, “stabilisce che i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”” e "non dispone in alcun modo con riguardo alle modalità di formazione della volontà del socio, che ben potranno distinguersi a seconda del tipo di decisione, delle connesse esigenze istruttorie e valutative, della conseguente espressione del voto in assemblea ordinaria oppure straordinaria".

“A ciò” , aggiunge la Corte, “l’ente potrà provvedere con l’adozione di regolamenti interni che definiscano le più appropriate ripartizioni delle competenze tra i diversi livelli e organi di governo, tenendo presente le previsioni dell’art. 7, co. 7 TUSP in ordine alle competenze del consiglio comunale sulle principali vicende societarie modificative (modifica delle clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; trasformazione della società; trasferimento della sede sociale all’estero, revoca dello stato di liquidazione).” (Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 121/2022/PAR)