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Società partecipate: la maggioranza pubblica è presunzione di controllo

Esaminando i provvedimenti di un Ente locale in tema di revisione delle partecipazioni societarie ex art. 20 del TUSP, la Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione n. 10/2022/VSGO), operando esplicito richiamo alla deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha ricordato come sia ““sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[…] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 del codice civile” come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del Tusp”.

In tal senso, la presunzione di controllo congiunto viene meno solo nel caso in cui, in “presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali … , risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)”.

Il Collegio ha infine osservato come, individuate le società in controllo pubblico, “sussista, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, l’obbligo per gli enti soci “di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un’influenza dominante sulla società”.”.

Ulteriormente, ha ribadito che la formalizzazione del controllo congiunto su dette società risulta "strumentale all’effettiva vigilanza sull’attività espletata dalla società, nonché sul rispetto, da parte di quest’ultima, delle norme dettate dal TUSP”.