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società partecipate, indirizzi in materia di spese di funzionamento

Una delibera che spesso è dimenticata dagli enti locali è quella di consiglio comunale per l’indirizzo in materia di spese di funzionamento e oneri di personale, come da art. 19 Dlgs n. 175/2016 e smi.

L’art. 19 comma 5 del Dlgs n. 175/2016 TUSP dispone che “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.

Il comma successivo prevede “Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”.

I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Comune deve quindi definire, in ottemperanza all’art. 19, Dlgs. n. 175/2016, gli indirizzi alle società controllate, che costituiscono gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento stabiliti dall’Ente e principi generali di riferimento per le politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale delle società controllate.

Le società controllate devono trasmettere all’Amministrazione Comunale i provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui all’articolo 19, c. 6, Dlgs. n. 175/2016, entro il termine massimo di x giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sul sito internet dell’ente, in ottemperanza all’art. 19, c. 7 dello stesso decreto

La mancata e immotivata coerenza dell’azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel provvedimento, da parte degli Amministratori delle società controllate, configura ipotesi di revoca per giusta causa ai sensi dell’articolo 2383 codice civile, 3 comma.