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Società partecipate: esercizio congiunto del controllo ex art. 2359 c.c.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, entrando nel merito dell’analisi di un piano di revisione ordinaria delle società partecipate di un ente locale, ha ravvisato, in contrasto con l’opinione di quest’ultimo, controllo pubblico congiunto su una società a totale capitale pubblico partecipata dal Comune, dalla Provincia e dalla CCIAA di riferimento. In merito l’AGCM ha richiamato la Delibera n. 44/2018 della Corte dei Conti Emilia Romagna, in cui era già stata ravvisata la natura pubblica del controllo sulla società oggetto di attenzione, affermando altresì che “l’ipotesi di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile può ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato […]. Dalla qualificazione della partecipazione … come di controllo … consegue la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite questa … e le società da questa controllate.” (Bollettino settimanale AGCM n. 27/2021 - Parere AS1765)