Società in liquidazione: IVA ad esigibilità differita da computare per chiudere la partita IVA
Nel caso in cui una società in liquidazione intenda chiudere in anticipo la partita IVA e cancellare l'attività dal Registro delle imprese, con conseguente estinzione della società, è tenuta a computare l'IVA ad esigibilità differita di cui agli art. 6 c. 5 del DPR 633/1972 (fatture del 2012 emesse verso enti locali) nella dichiarazione annuale da presentare con riferimento all'ultimo periodo d'imposta prima della chiusura dell'attività. Lo chiarisce la Risposta n. 666/2021. Il liquidatore non può, come prospettato, chiudere la partita IVA dopo la ripartizione dell'attivo - senza che sia necessario attendere il pagamento dei crediti - salvo provvedere all'apertura di una nuova partita IVA quando le somme saranno incassate dal cessionario-socio unico, al fine di procedere agli adempimenti tributari ad esse collegati, non essendo applicabili i chiarimenti forniti dalla Risposta n. 163/2021 che riguardava un caso particolare in cui è stata rilevata la mancanza di coordinamento delle norme fiscali sopra richiamate con quelle concorsuali