Società in liquidazione: da evitare la “durata eccessiva” della fase liquidatoria
La Corte dei Conti Piemonte ha accertato l’irregolare gestione della procedura di liquidazione di una società totalmente partecipata da un ente locale censurando in particolare l’eccessiva durata della stessa, avviata nel 2013, e ricordando che sebbene la normativa non prescriva “un termine specifico per la chiusura della procedura (…) è anche vero che vanno evitate operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della stessa”.
La liquidazione, chiarisce il Collegio, “costituisce una delle tre fasi della procedura di scioglimento di una società” il cui fine è “mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo”; in tal senso “l’eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria, non permette di completare l’effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell’esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci”.
La Corte invita quindi l’ente ad “adottare le opportune valutazioni e le conseguenti iniziative in merito al procedimento di liquidazione”.
(Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Deliberazione n. 71/2021/VSG)