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Società in house, non può mancare l’adeguatezza organizzativa

La Corte Conti Lombardia, con parere n. 167/2023, ha espresso parere negativo ex art. 5 Dlgs 175/2016, in quanto la società in house non presenta adeguatezza organizzativa.

La Sezione ritiene che l’acquisizione di una partecipazione per esercitare il controllo analogo sulla società, finalizzata all’autoproduzione del servizio di illuminazione pubblica in house, non è coerente con il limitato organico della società, che perciò da un lato risulta carente della necessaria capacità tecnica di eseguire direttamente il servizio in alternativa al mercato; dall’altro, non risulta conforme alla dialettica tra autoproduzione ed esternalizzazione contemplata dall’articolo 5, comma 1, ultima parte, che richiede di motivare anche la scelta tra la «gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato». Il provvedimento sottoposto all’esame della Sezione, infatti, espone esplicitamente e contraddittoriamente una prospettiva non consona al dettato normativo, laddove afferma che gli interventi iniziali di riqualificazione degli impianti di illuminazione e di sostituzione dei punti luminosi con luci a LED saranno eseguiti da appaltatori esterni scelti tramite gara.