Società in house: necessità del vincolo del fatturato
La Corte dei Conti Emilia Romagna, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, ha ricordato che, al fine di soddisfare il vincolo del fatturato richiesto dall'art. 16 co. 3 del D.lgs. 175/2016 per le società in house, è necessario che lo statuto dell'organismo riporti esplicitamente la previsione “che oltre l’ottanta percento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci”; tale disposizione risulta essere imprescindibile ed obbligatoria al fine del corretto inquadramento di una società in house, ciò anche in virtù del fatto che il mancato rispetto di tale vincolo, imposto dalla normativa del d.lgs. 175/2016 (TUSP) comporta "grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del c.c. e dell’art. 15 del Tusp”.
(Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazione n. 131/2021/VSGO)