Società in house in liquidazione: l'attività al Comune passa con trasferimento d'azienda
Il trasferimento al Comune di ciò che rappresenta l'intera attività sociale di una società in house preposta a svariate attività, da porre in liquidazione, unitamente al venir meno del contratto di servizio in forza del quale dette attività sono state esercitata, è qualificabile come cessione d'azienda.
Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 101/2021, rispondendo all'istanza di una società pubblica interamente partecipata da un Comune per la quale, dopo aver esperito un tentativo di individuare un partner privato con una gara a doppio oggetto, si sta valutando la messa in liquidazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, con il trasferimento al Comune stesso di tutte le attività da questa attualmente svolte.
La liquidazione verrebbe attuata, previa delibera dell'assemblea straordinaria della società e nomina del liquidatore, attraverso la cessione al socio Comune dell'intera azienda di proprietà della società costituita da:
- opere pubbliche dalla stessa realizzate per conto del Comune, attraverso la concessione di contributi in conto impianti e finanziamenti infruttiferi. Opere che, secondo il contratto, sarebbero rimaste di proprietà del Comune in quanto beni gratuitamente devolvibili allo stesso ente locale al termine del periodo di concessione o anche anticipatamente;
- attività di manutenzione e gestione delle suddette opere e di manutenzione del patrimonio comunale oltre alle altre attività gestite, per le quali i contratti prevedono corrispettivi e rimborsi spese.
Con la cessione dell'azienda verrebbero trasferiti al Comune anche i relativi rapporti contrattuali ora facenti capo alla società, tranne alcuni contratti passivi.
Non vi è però trasferimento di personale, dato che la società si è avvalsa sempre delle figure professionali del R.U.P. (e del collaboratore dello stesso) tramite contratti di collaborazione professionale e non ha mai avuto personale dipendente (operando con personale comunale in "comando temporaneo").
Infine, dato che la società, essendo in forte perdita da tempo, non esprime un avviamento positivo (semmai un avviamento negativo o badwill), non viene attribuito alcun avviamento (positivo o negativo) all'operazione.
Secondo le definizioni date dalla giurisprudenza, l'Agenzia ricorda che l'azienda può essere definita come un insieme di beni eterogenei, costituenti un complesso caratterizzato da "unità funzionale", determinata dal coordinamento realizzato dall'imprenditore tra i diversi elementi patrimoniali e dall'unitaria destinazione dei medesimi a uno specifico fine produttivo. I fattori essenziali dell'azienda si possono quindi individuare nell'organizzazione, nei beni e nel loro fine per l'esercizio dell'impresa.
La qualificazione dell'operazione prospettata - come cessione di azienda o di beni - implica la valutazione della sussistenza dei predetti elementi essenziali (organizzazione, unità funzionale, destinazione all'esercizio dell'impresa) che, sulla base delle argomentazioni fornite e della documentazione prodotta dalla società, per l'Agenzia appaiono sussistenti, in considerazione della storia della società, della sua univoca finalizzazione ad attività che interessano l'amministrazione comunale controllante, nonché dell'oggetto sociale.
La programmata cessione determinerà il trasferimento al Comune, oltre che degli elementi patrimoniali ("beni") indicati in istanza, anche di tutti i contratti attivi e passivi (salvo poche eccezioni), ovvero di tutto ciò che rappresenta l'intera attività sociale della partecipata (tenuto conto anche delle peculiari modalità operative della medesima società negli anni precedenti alla cessione).
Dal punto di vista fiscale, ai fini delle imposte dirette, per la società cedente l'eventuale plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del TUIR. Tale plusvalenza può beneficiare della rateizzazione di cui al comma 4 del citato articolo 86, nel caso in cui il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni.
La cessione, da registrare in termine fisso, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale, ai sensi dell'articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
L'Agenzia non si esprime, invece, in relazione ai valori da attribuire agli asset che compongono la predetta azienda, non sussistendo, a suo giudizio, incertezza. Richiama quindi alcuni concetti previsti dall'art. 86 e 110 del TUIR.