Società in house: controllo analogo concreto fondamentale per l'affidamento diretto del servizio
Nella deliberazione n. 80/2022/PRNO, la Corte dei Conti Lazio ha censurato un’Amministrazione per non aver adottato, nei rapporti con la propria società in house, "tutti i necessari presidi per tutelare la propria posizione con specifico riguardo all’esercizio delle prerogative societarie ed eventualmente di quelle di soggetto che esercita il controllo su società in house”, sottolineando che “la mancanza di azioni coerenti con tale posizione nella compagine sociale ha conseguenze sulla responsabilità degli amministratori del Comune e dei rappresentanti dello stesso nella società”.
Tra i rilievi mossi, i Magistrati hanno osservato la necessità di valutare con attenzione la questione dell’affidamento diretto di servizi pubblici in essere in quanto lo stesso presuppone l’esercizio di un “controllo analogo in grado di influenzare le decisioni del concessionario”, fattispecie che, allo stato, non sembrerebbe garantita. Nel merito, infatti, “per giurisprudenza costante della Corte di giustizia l’affidamento diretto non è possibile quando l’ente pubblico non sia in grado di esercitare tale regime di controllo che prescinde dagli aspetti ‘quantitativi’ della partecipazione”.
La Corte ha quindi evidenziato la necessità di intervento dell’Amministrazione su più fronti, tra i quali:
- predisposizione di tutti i presidi a tutela della funzione di socio, compresa la verifica se l’ente possa o meno essere considerato in house, con le conseguenze in termini di indicazioni strategiche e controllo;
- valutazione della legittimità dell’affidamento diretto di servizi, qualora la società non possa essere considerata in house