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Società estinta - La legittimazione processuale dei soci

Con Ordinanza n. 753 del 9 gennaio 2024, la Cassazione chiarisce che in caso di estinzione di una società, sia essa di persone o di capitali, derivante dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese, tutti i rapporti facenti capo la società si trasferiscono ai soci, determinandosi un vero e proprio fenomeno successorio.

Di conseguenza, nel processo tributario, in pendenza di giudizio, saranno proprio i soci a subentrare nella legittimazione processuale facente capo alla società e non altri soggetti e neppure l’ex liquidatore della stessa, quale ex legale rappresentante.

La Corte ha così affermato: "Come osservato da Cass. n. 16362 del 30/07/2020, "nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci", , discendendone "che 1 soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente", mentre deve "escludersi la legittimazione 'ad causam' del liquidatore della società estinta [..] il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale". In senso conforme, tra le tante, valga ricordare ad esempio Sez. 5, n. 32304 del 26/09/2019, secondo cui (in motivazione)"questa Corte è ferma nel ritenere che, con affermazioni estensibili tanto alle società di capitali, che a società di persone, associazioni non riconosciute e cooperative, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché, eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile, poiché l'inesistenza della società è rilevabile anche d'ufficio (Cass., Sez. V, nn. 5736/16, 20252/15, 21188/14) [e] non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto"."