Società di diritto singolare: applicazione del TUSP nei limiti della compatibilità
La Corte dei Conti Emilia Romagna, richiamando gli orientamenti forniti dalla Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche ex art. 15 del TUSP in materia di società di diritto singolare, sottolinea che la previsione di salvezza di cui al co. 4 dell'art. 1 del TUSP trova applicazione esclusivamente nella misura in cui le norme del D.lgs. 175/2016 risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa specifica. In tal senso la qualifica di società pubblica di diritto singolare non implica “l’esonero della società dagli obblighi di razionalizzazione ove questi non risultino incompatibili con la disciplina di diritto singolare”. Nel caso di specie, la Corte ritiene che “il medesimo ragionamento va esteso ai restanti obblighi dettati dal Tusp per le società a controllo pubblico segnatamente con riferimento alla mancanza di dipendenti, fattispecie per la quale la regola di cui all’art. 20, comma 2, lett. b) prevede l’adozione di un piano di razionalizzazione”. (Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - delibera n. 48/2021/VSGO)