Società d’ambito: divieto di commistione nell'esercizio del controllo analogo congiunto
Nel parere n. 101/2023/PASP, la Corte dei Conti Campania ha rilevato criticità connesse all’articolazione del controllo analogo congiunto di una società d’ambito per la gestione del servizio idrico, nel punto in cui il suo statuto prevede che la stessa sia soggetta all’indirizzo e coordinamento, non solo delle Amministrazioni locali, direttamente ed indirettamente, socie, ma anche dell’Ente di governo d’ambito. Tale clausola statutaria, secondo la Corte, risulterebbe in contrasto con il divieto di commistione sancito dall’art. 6 del D.lgs. 201/2022 secondo cui “a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente”.
“Con l’espressione “controllo analogo”", prosegue il Collegio "il legislatore ha voluto descrivere quella particolare condizione in cui l’amministrazione o le amministrazioni socie esercitano una “influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata”, come se si trattasse di una propria articolazione interna …. Tale peculiare forma di controllo rappresenta, peraltro, condizione indefettibile per l’affidamento diretto del servizio alla società partecipata. Secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, tra il socio pubblico controllante e la società controllata sussiste una relazione interorganica e non intersoggettiva, di guisa che l’affidamento diretto ad una società in house è consentito a condizione che la stessa non sia terza rispetto all’ente affidante ma si configuri alla stessa stregua di una sua articolazione interna (v. ex multis, Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 6 febbraio 2020 cause C-89/19 e C- 91/19). La ricostruita natura del controllo analogo ne rivela il chiaro contenuto gestorio. Il che esclude, in forza del divieto di commistione previsto dal citato articolo 6, che l’Ente di governo possa prendervi parte. È superfluo precisare che i poteri di controllo attribuiti agli Enti di governo dell’Ambito dall’art. 152 del d. lgs. n. 152/2006 (che rientrano nelle funzioni affidate a tali Enti e sono compatibili con il ruolo che essi svolgono) sono ontologicamente diversi dal controllo analogo sulla società in house, chiamata a gestire direttamente il servizio, il cui esercizio è, invece, precluso ai suddetti Enti. Per le su estese ragioni, dunque, l’attribuzione all’Ente Idrico Campano del controllo analogo di cui all’art. 4, lett. c), della bozza di Statuto si pone in contrasto con il principio di distinzione divisato dal comma 1 dell’art. 6 del decreto di riordino dei SPL di rilevanza economica.”