Società consortile per l'esecuzione di opera in appalto: regime IVA
Nella Risposta n. 390/2022 l'Agenzia delle entrate conferma il trattamento fiscale applicabile ai consorziati di società consortile costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto per le Aziende sanitarie del servizio sanitario. In particolare, la società consortile sosterrebbe tutti i costi relativi all'esecuzione dell'opera aggiudicata alla RTI, per conto delle consorziate, che manterranno, invece, i rapporti con gli enti pubblici affidatari.
Nel "ribaltamento" pro quota dei costi, l'Agenzia delle entrate conferma l'applicabilità del regime del mandato senza rappresentanza ai fini dell'art. 3 c. 3 del DPR 633/1972 che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l'operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante. Tale norma produce l'effetto di equiparare i servizi resi o ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante, omologandone la qualificazione oggettiva dell'operazione e il trattamento ai fini IVA, ma non anche in relazione all'aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E).
Tale equiparazione opera, però, solo dal punto di vista "oggettivo". Ad esempio, il meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 17-ter del d.P.R. 633 del 1972 presuppone una specifica natura soggettiva del committente; tale elemento, ove ricorrente, può determinare un differente regime IVA applicabile tra le operazioni a monte e quelle a valle. Conseguentemente, in relazione al meccanismo della scissione dei pagamenti, dal punto di vista della fatturazione, le prestazioni rese/ricevute dai consorziati alla società consortile non necessariamente possono essere equiparate a quelle rese dalla società consortile al committente.
In applicazione invece dell'art. 3, terzo comma del d.P.R. 633 del 1972, la società consortile emetterà verso le società consorziate, per, il ribaltamento dei costi:
- documenti senza IVA per il riaddebito dei costi relativi a prestazioni non assoggettate ad IVA (operazioni "fuori campo"), quali nella fattispecie i costi sostenuti per il personale dipendente e per tasse, imposte e contributi;
- fatture con IVA per il riaddebito dei costi assoggettati dai fornitori all'IVA, quali nella fattispecie i costi per la fornitura dei materiali di pulizia, i costi per il noleggio delle attrezzature e per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali e infine i costi per il software e per i servizi di terzi, quali elaborazione paghe, servizi fiscali e servizi contabili e le cc.dd. spese generali necessarie al suo funzionamento, applicando la stessa aliquota applicata dal singolo fornitore;
- fatture con IVA per il riaddebito della quota di ammortamento annuale delle attrezzature e degli altri cespiti per i quali al momento dell'acquisto è stata pagata l'IVA ai fornitori.