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Soccorso finanziario: la forma giuridica delle Fondazioni di partecipazione non rileva

Esaminando la relazione sul Rendiconto 2019 predisposta dall’Organo di revisione di un Ente locale, con deliberazione n. 24/2022/PRSE, la Corte dei Conti Piemonte ha focalizzato la propria attenzione sugli organismi da questo partecipati.

Rilevando la presenza di due Fondazioni di partecipazione, i magistrati contabili hanno proposto una breve digressione sulla natura di detti organismi, ricordando come essi corrispondano “alla tipologia delle “fondazioni strumentali agli Enti pubblici fondatori” (c.d. fondazione amministrativa)” che non assumono “carattere associativo” seppur istituite “da una pluralità di soggetti che costituiscono un patrimonio “a struttura aperta” con destinazione a uno specifico scopo di pubblica utilità”.

Istituto atipico, disciplinato esclusivamente in via interpretativa per “teorizzazione dottrinale”, la fondazione di partecipazione “riassume i caratteri sia della fondazione che dell’associazione (la commistione dell’elemento patrimoniale con quello “associativo” trae origine dalla partecipazione di più soggetti alla costituzione dell’organismo). L’aspetto patrimoniale è essenziale per cui l’ente sorge solo se sussiste un Fondo di dotazione costituito dai conferimenti dei soci al momento della costituzione dell’ente”.

La base normativa è rappresentata dal “combinato disposto dell’art. 45 Cost., che promuove lo sviluppo della cooperazione senza fini speculativi, e dell’art. 1332 c.c. che consente, nei contratti aperti, l’adesione di altre parti, disciplinandone le modalità ove non previste. (Cfr Cass., sez. un., 2 settembre 2013, n. 20075, citata nella deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG concernente la relazione 2018 sugli organismi partecipati dagli enti territoriali)”.

In considerazione delle ripetute perdite prodotte tra il 2015 ed il 2020 dalle due Fondazioni dell’Ente locale passato al vaglio, i magistrati contabili hanno altresì ritenuto opportuno precisare che “la forma giuridica che viene ad assumere la fondazione è del tutto irrilevante da un punto di vista economico e di un’eventuale soccorso finanziario dell’Ente in quanto: “la verifica della natura giuridica di organismo di diritto pubblico della fondazione,[], trattandosi di profilo che concerne esclusivamente l’assoggettamento alle norme di evidenza pubblica comunitaria e nazionale di attuazione, non legittima [] ex se interventi di sostegno finanziario da parte dell’ente pubblico costituente” (cfr. deliberazione n. 72/2012 della SRC Lombardia)”.