Soccorso finanziario e controlli ex art. 5 del TUSP: questione rimessa alle Sezioni Riunite
Con deliberazione n. 116/2023/QMIG la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, ha sospeso la pronuncia nel merito su un atto deliberativo, avente ad oggetto la cessione di quote di una società partecipata e l'accantonamento di "somme per far fronte all’accollo futuro" di spese derivanti da alcuni giudizi in corso, approvato da un Amministrazione, rimettendo gli atti al Presidente della Corte al fine di chiarire “una questione di massima di particolare rilevanza” in ordine al coordinamento tra l’art. 14 e l’art. 5, co. 3 e 4 del TUSP, così come modificati dalla L. 118/2022.
In particolare il dubbio interpretativo sollevato dalla Sezione è sorto in relazione al perimetro applicativo del controllo ex art. 5 esercitato dalla Corte, ovvero riguardo la necessità di sottoporre alle citate attività di controllo anche i provvedimenti di “soccorso finanziario” ai sensi dell’art. 14, co. 5 del TUSP, con preciso riferimento alle “ipotesi di trasferimento straordinario deliberato in favore di società di servizi pubblici, in perdita per tre esercizi consecutivi, purché collegato a misure previste nel piano di risanamento”.
Rispetto tale questione, il Collegio ha indicato due “possibili soluzioni interpretative”.
Il primo approccio, fondato su una lettura “più strettamente aderente” ai dettami dell’art. 5, escluderebbe l’applicazione degli oneri di controllo rinforzati della Corte in quanto, “presupponendo già la qualifica di socio, non rientrerebbe nell’ambito di operatività del controllo ex art. 5 che espressamente limita il sindacato del giudice contabile alle sole ipotesi in cui l’ente abbia espresso la volontà di divenire socio ma non lo sia ancora (v. SSRR controllo 16 e 19/2022/QMIG).”. Tale interpretazione “consentirebbe di mantenere la trasmissione a meri fini conoscitivi dei provvedimenti di soccorso finanziario di cui al comma 5 dell’art. 14 (norma rinviante), nonostante l’attuale formulazione dell’art. 5 (norma rinviata) preveda un diverso controllo del Giudice contabile”.
Diversamente, i giudici contabili evidenziano anche la possibilità di “una lettura sistematica del novellato art. 5 con gli articoli 14 e 4 del medesimo testo unico”, volta ad “una concreta applicazione di entrambe le norme in rilievo (…) e non di una a detrimento dell’altra”. In tal senso, il richiamo all’art. 5, operato dal successivo art. 14, co. 5, potrebbe essere inquadrato “come rinvio cd. “dinamico o mobile”, nel senso che a differenza di quello statico o recettizio, tiene conto del testo in vigore al momento dell’interpretazione”, con conseguente ricomprensione “nell’ambito oggettivo del controllo del giudice contabile di cui al richiamato art. 5, accanto alle deliberazioni con cui la p.a. sceglie di divenire socia, anche quelle in cui decide di conservare la qualifica di socio, nonostante la particolare condizione di crisi della società” in quanto “situazione per molti versi assimilabile a quella di acquisto di una partecipazione essendo” l’Amministrazione “chiamata a motivare il mantenimento di una società in crisi finanziaria”.
Tale interpretazione, secondo la Corte, parrebbe sostenuta da più motivazioni, tra cui:
- i “principi generali dell’Ordinamento per cui le norme devono essere interpretate non solo nel senso palesato dal significato proprio delle parole ma anche della connessione tra le stesse e tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore (v. art. 12 disp.prel.cod.civ.)”;
- “l’onere di motivazione qualificata gravante sulla p.a., chiamata a valutare il mantenimento della società partecipata in perdita, attraverso l’approvazione di un piano di risanamento che deve dimostrare, tra l’altro, il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni (art. 14, co.5 Tusp)” e che confermerebbe “l’assonanza della verifica intestata al giudice contabile dall’art. 5 comma 1,2 e 3 e quella di cui all’art. 14, co.5 parte seconda TUSP” in quanto la verifica, “in entrambi i casi, viene a svolgersi secondo i medesimi parametri di sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, di convenienza economica nonché di efficacia, efficienza ed economicità individuati dal medesimo art. 5 per l’assunzione della qualifica di socio”;
- “la previsione dell’art. 4 TUSP che impone alle p.a. di valutare la presenza del cd. “vincolo di scopo pubblico” anche nella scelta di mantenere la partecipazione già detenuta, insita nella decisione di trasferire risorse straordinarie e nel risanamento della partecipata e non solo nel caso di costituzione di un nuovo soggetto o di acquisto di partecipazioni ex art. 5 TUSP”.
Rilevando i dubbi sopra esposti, la Sezione ha dunque richiesto al Presidente della Corte di valutare “l’opportunità̀ di deferire alle Sezioni Riunite in sede di controllo” in merito alla ricomprensione nel perimetro oggettivo ex art. 5, co. 3 e 4 del TUSP, degli “atti deliberativi dell’amministrazione adottati ai sensi dell’art. 14 comma 5 e in particolare aventi ad oggetto “i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo [e cioè società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali] a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni”.