Soccorso finanziario anche se si supera il contratto di servizio
In tema di soccorso finanziario, sui cui domani svolgeremo WEBINAR specifico, è importante evidenziare che si rischia di cadere in tale delicata responsabilità anche nel caso di superamenti del contratto di servizio tra le parti.
La Corte Conti Lombardia, con delibera 64/2021 rileva a tale fine che l’eventuale trasferimento di risorse, da parte del comune, per la copertura di costi sostenuti dal gestore per l’erogazione della prestazione di servizio pubblico, ulteriori rispetto a quelli originariamente definiti e programmati con il contratto di servizio, assuma carattere straordinario e debba essere ricondotto alla disciplina dell’art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016, quand’anche effettuato in adempimento di un’obbligazione contrattuale.