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Soccorso finanziario anche se in adempimento di obbligazione

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera 64/2021, si è espressa in materia di soccorso finanziario, sostenendo che l’eventuale trasferimento di risorse, da parte del Comune, per la copertura di costi sostenuti dal gestore per l’erogazione della prestazione di servizio pubblico, ulteriori rispetto a quelli originariamente definiti e programmati con il contratto di servizio, assume carattere straordinario e deve essere ricondotto alla disciplina dell’art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016, quand’anche effettuato in adempimento di un’obbligazione contrattuale.

Il quesito qui in esame ha ad oggetto la definizione dell’ambito applicativo del c.d. divieto di “soccorso finanziario” dell’ente locale nei confronti della società partecipata posto dall’art. 14 del d.lgs. 175/2016, con particolare riferimento alla deroga prevista dal comma 5.

Le norme che prevedono deroghe al divieto di “soccorso finanziario” sono essenzialmente limitate ad ipotesi in cui i trasferimenti alle società siano corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure siano giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti. Per tale ragione, «le disposizioni in parola sono state considerate espressione, o meglio, confermative di un principio generale secondo cui, in un’ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni locali, considerato l’uso di risorse della collettività, l’ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari.

Ne deriva, pertanto, che un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione. E, come ovvio, la motivazione degli eventuali interventi decisi in tal senso potrà essere oggetto di valutazione secondo i parametri della legalità finanziaria, ovvero anche in rapporto ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l’azione amministrativa si regge (articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 97 della Costituzione)» (deliberazione Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 84/PAR/2018).

In altre parole, la natura di corrispettivo della eventuale contribuzione decisa dall’ente in favore della società che gestisca un servizio di pubblico interesse non esclude la riconducibilità del contributo economico alla nozione di “trasferimento straordinario” ai sensi dell’art. 14, co. 5, del d. lgs. 175/2016.

L’eventuale trasferimento di risorse per la copertura di costi sostenuti dal gestore per l’erogazione della prestazione di servizio pubblico, ulteriori rispetto a quelli originariamente definiti e programmati con il contratto di servizio, assuma carattere straordinario e debba essere ricondotto alla disciplina dell’art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016, quand’anche effettuato in adempimento di un’obbligazione contrattuale.