Soccombenza in giudizio: spese legali soggette a ritenuta e CU
La Risposta n. 189/2023 chiarisce che il pagamento da parte di un ente pubblico, in qualità di sostituto d'imposta, delle spese di lite nei confronti di avvocati antistatari o di avvocati muniti di delega all'incasso per giudizi civili e amministrativi in cui il medesimo istante risulta parte soccombente è soggetto sia al versamento delle ritenute calcolate su detti compensi, sia alla produzione della relativa certificazione annuale.
Il dubbio interpretativo nasceva sull'obbligo di emissione della certificazione unica nei confronti dell'avvocato difensore che abbia riscosso le somme a seguito di apposita delega all'incasso, nell'ipotesi in cui le spese di lite siano riconosciute in sentenza in favore di un soggetto che riveste, a sua volta, la qualifica di sostituto di imposta.
L'ente istante chiedeva conferma di essere comunque tenuto all'emissione della CU.
L'Agenzia conferma che " In relazione al caso di specie, si osserva che l'Istante, provvedendo al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e rientrando tra le amministrazioni pubbliche, obbligate all'applicazione delle ritenute, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto ad assumere la veste di sostituto d'imposta per la corresponsione delle suddette spese, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato antistatario, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato munito di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.
Pertanto, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, avrà l'obbligo di:
- operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef sulle somme erogate ai professionisti;
- versare le ritenute operate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- certificare i compensi erogati e le ritenute operate con l'emissione della certificazione unica (lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e presentare il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770), ai sensi del citato articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998.
Riguardo al caso specifico dei compensi corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, 190 (legge di stabilità 2015) e successive modificazioni, per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (cfr. articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2014), si fa presente che l'Istante dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, riportando l'intero importo corrisposto sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) che al punto 7 (altre somme non soggette a ritenuta) della suddetta certificazione."