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Simmetricità delle partite debitorie e creditorie degli enti locali

La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 212/2023, rileva alcune criticità afferenti all’equilibrio di bilancio che si traducono nella violazione degli artt. 81 e 97 Cost determinando, a cascata, una indebita e non consentita dilatazione della spesa originariamente facente capo ai singoli comuni associati.

In particolare, il principio di buon andamento, consacrato all’interno dell’art. 97 Cost, si applica anche con riguardo alle Unioni, collocabili all’interno del più ampio sistema di efficientamento della pubblica amministrazione finalizzato alla riduzione dei costi pubblici ed alla economizzazione di servizi e funzioni tra enti piccoli, normalmente privi di mezzi strutturali e finanziari adeguati.

L’efficientamento della pubblica amministrazione si traduce pertanto nell’obbligo di realizzare economie di scala e, conseguentemente, significativi risparmi di spesa come previsto dall’ art. 32 c. 5 del TUEL.

L’ordinamento appresta alcuni strumenti in grado di intercettare le violazioni al principio di equilibrio di bilancio, tra i quali viene annoverato la simmetricità, la trasparenza e la specularità delle partite debitorie e creditore tra gli enti pubblici. L’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte nel bilancio dell’Ente con quelle dell’Unione assume in ogni caso una sua autonoma rilevanza, di respiro costituzionale, dal momento che, la mancata riconciliazione dei crediti e dei debiti reciproci realizza un vulnus per gli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità.

All’ente locale fanno quindi capo specifici obblighi quali: la ricognizione della spesa complessiva, attraverso la perimetrazione debitoria e creditoria, al fine di assicurare il rispetto dell’art. 97 Cost., e le indispensabili variazioni di bilancio per ricondurre, in caso di superamento del limite vincolistico, ovvero di mancata riconciliazione, la spesa, alla tutela dell’equilibrio di bilancio.

La delibera fornisce precise indicazioni operative e adempimenti per evitare la inammissibile dilatazione della spesa complessiva dei servizi degli enti associati mediante lo strumento dell’Unione , e sottolinea anche che tale precetto – secondo l’insegnamento costituzionale- riguarda gli altri enti come la Regione che intervengono a supporto : esso pertanto, nei confronti dell’ente sovvenuto, è limitato al mero intervento in sussidiarietà dell’ente sovraordinato, se non in ambiti assolutamente circoscritti a situazioni eccezionali pena la violazione del sistema dell’autonomia finanziaria locale mediante un incontrollabile proliferare di iniziative di sostegno finanziario esterno all’ente, al di fuori, e in ultima analisi, in contrasto con i principi ricavabili dalla normativa e di una non consentita sostituzione della Regione nell’autonomia finanziaria dell’ente locale.

La Sezione ha pertanto accertato: da un lato, la mancata o, nel caso del rendiconto 2021 ritardata, riconciliazione dei crediti e debiti e la conseguente inattendibilità dei conti esposti nel bilancio, rilevanti per la violazione del canone dell’art. 81 Cost ,da cui deriva, pertanto, un giudizio di palese inattendibilità delle risultanze del rendiconto, e dall’altro lato la mancata verifica della economicità della aggregazione associativa dei servizi e delle funzioni ha recato con sé una prolungata e inspiegabile assenza nella produzione dei dati documentali sì da determinare incertezze non marginali circa il successivo quanto doveroso accertamento, da parte del Comune e degli organi di controllo interno, dell’assenza dell’eventuale aumento della spesa, una volta associati, rilevante ai fini della violazione del canone dell’art. 97 Costituzione.

Da ultimo, la Sezione rileva altresì la mancata segnalazione dell’illegittimo protrarsi della riconciliazione da parte degli organi a ciò deputati. Di tale condotta dovrà perciò essere notiziata la Procura ai sensi dell’art. 147 quinquies del TUEL.