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Servizio Idrico Integrato: possibili modalità di affidamento

Nel rispondere ad una richiesta formulata da un’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale circa la compatibilità dell’utilizzo del contratto di rete al fine di conformarsi al requisito di unicità della gestione del servizio idrico integrato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiarito che “il fornire interpretazioni autentiche delle previsioni di legge e delle modalità per ottemperare legittimamente alle prescrizioni in esse contenute, e quindi, nel caso di specie, la valutazione della rispondenza o meno dell’istituto del “contratto di rete” al fine indicato dal legislatore di “unicità” della gestione del S.I.I. per superare la frammentazione delle gestioni esistenti” esula dalle proprie competenze attribuitele dalla legge n. 287/90.

Tuttavia l’Autorità ha ricordato che il Legislatore, nel dettare la disciplina in materia di affidamenti del S.I.I., ha specificato, quali uniche modalità di selezione del fornitore:

  • l’affidamento diretto c.d. in house providing;
  • l’esternalizzazione della gestione mediante affidamento a società scelta con gara a evidenza pubblica;
  • l’affidamento a società mista pubblico-privata con selezione del socio privato attraverso gara a c.d. doppio oggetto, mirante contestualmente ad affidare il servizio e a selezionare il socio privato operativo;

sottolineando altresì che l’onere di decisione circa le modalità di affidamento, nonché di svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per giustificare la correttezza della scelta effettuata, permane in capo all’ATO di riferimento. (Bollettino AGCM n. 28 del 12 luglio 2021 - Parere AS1769)