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SII: il passaggio delle infrastrutture segue sempre l'affidamento del servizio al gestore unico

Il TAR Lazio, nel respingere il ricorso presentato da una società in house gestore unico del S.I.I. nell’ambito di riferimento, ha chiarito che “l’affidamento in concessione gratuita al gestore del servizio delle infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali (…) segue, e non precede, l’assegnazione del servizio (…) nel senso che sussiste l’obbligo di affidamento di dette infrastrutture dai Comuni al gestore” in quanto “il mancato trasferimento delle infrastrutture al gestore d’ambito equivale, di fatto, alla mancata adesione all’Autorità d’Ambito e, pertanto, è possibile, da parte dell’Amministrazione regionale, esercitare i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 172, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006.”.

Eventuali problematiche “riferite alla inadeguatezza delle infrastrutture non integrano una preclusione assoluta (…) all’espletamento delle attività demandate al gestore unico” poiché le attività di adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture devono essere espletate “con la doverosa cooperazione delle amministrazioni coinvolte”; “in altri termini” continua la Corte “fermi gli obblighi del gestore unico, l’affidamento del servizio che viene in rilievo non implica una deresponsabilizzazione degli enti soci in favore dei quali detto servizio viene espletato essendo la società in house comunque espressione delle stesse amministrazioni socie, pur con la connotazione ibrida che contraddistingue tale modello alla luce della disciplina recata nel … testo unico sulle partecipate pubbliche delle stesse amministrazioni (sul piano funzionale longa manus della pubblica amministrazione mentre sotto il profilo tipologico società di natura privata dotata di una sua autonoma soggettività giuridica)”. (TAR Lazio - Sentenza n.6098/2021)