← Indietro

Significato del livello minimo di progettazione

Il principio contabile applicato d competenza finanziaria potenziata dispone al paragrafo 5.3.12:

5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.

Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

In tal caso, la spesa di progettazione “esterna”, consistente in una delle fattispecie previste dall’art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto.

I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.

Che cosa significa livello minimo di progettazione? Significa:

Per le opere inserite nell’elenco annuale fino a un milione e per le opere di qualsiasi importo inserite nel secondo e terzo anno: documento di fattibilità delle alternative progettuali

Per le opere inserite nell’elenco annuale oltre un milione: progetto di fattibilità tecnico ed economica


Riferimenti normativi:

Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma 4; e 27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro devono essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale previa approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo l’approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi


ITER programmazione Lavori Pubblici ex Dlgs 50/2016 smi – Dlgs 118/2011 smi

Precedente la programmazione

Quadro delle esigenze

Antecedente la progettazione

Documento di indirizzo alla progettazione

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

Progettazione

Progetto di fattibilità tecnico ed economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Delfino & Partners organizza incontri congiunti tra Servizio Finanziario e Ufficio tecnico - Lavori Pubblici – Edilizia pubblica al fine dell’approfondimento dell’Armonizzazione contabile nei lavori pubblici dopo gli ultimi tre DM MEF di modifica ai principi contabili: analisi dei casi operativi. Interviene il dott. Maurizio Delfino

Per informazioni: info@gruppodelfino.it – tel. 013152794