← Indietro

SIEG: l’importanza della ricognizione periodica per la scelta del modello gestionale

La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Valle d’Aosta, con deliberazione n. 23/2024/VSGO, nell’analizzare la ricognizione delle società partecipate, il piano di razionalizzazione e la relazione tecnica di cui all’art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (TUSP) con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2022 da un’Amministrazione, si è soffermata sulla relazione relativa alla ricognizione effettuata dal medesimo Comune, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, sui servizi pubblici di rilevanza economica affidati a società in house, che costituisce appendice della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 20 del TUSP, fornendo alcune indicazioni sulla valenza che detto adempimento, in prima applicazione nell’anno 2023, riveste.

La Sezione, compiuta l’analisi della ricognizione ex art. 30 del D.lgs. 201/2022, ha riscontrato alcune inesattezze e/o carenze contenute nella relazione, in particolare relativamente alla gestione dei servizi cimiteriali, raccomandando all’Ente “di predisporre gli aggiornamenti annuali della ricognizione periodica sulla gestione dei servizi pubblici locali, precisando, nella relazione, per ogni servizio economico affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio, tenuto conto che la verifica periodica richiesta dall’art. 30 del d. lgs. n. 201/2022 ha una valenza prospettica e risulta essere un elemento concreto per la scelta del modello gestionale (cfr. artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022)”.

Come è noto, infatti, sia l’art. 14 che l’art. 17 del D.lgs. 201/2022 prevedono espressamente che nella valutazione effettuata dall’ente per la scelta della modalità di gestione del servizio e nella motivazione rafforzata per l’affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea l’ente debba tener “conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

La deliberazione in commento, sostanzialmente, rimarca l’importanza di effettuare nel modo quanto più completo e preciso la ricognizione ex art. 30, al fine di disporre di un quadro quanto più esaustivo possibile per la scelta del modello gestionale più opportuno e per motivare compiutamente gli affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.