Sicurezza pubblica: il Comune che effettua l’intervento deve rivalersi sui privati inadempienti
L’ANAC con delibera n. 64 del 7 febbraio 2024, analizzando l’affidamento di lavori straordinari, di consolidamento di un “costone” soggetto a fenomeni franosi e della via sottostante, svolti su aree di proprietà di soggetti privati, rimasti inerti alle richieste di intervento del Comune per la tutela della pubblica sicurezza, ha contestato all’Ente, tra le altre, la mancata attivazione delle azioni di recupero delle spese per gli interventi sulle proprietà private.
In particolare l’Autorità richiama la decisione del Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 2535 del 26.4.2018, che ha affrontato una questione del tutto analoga (l’esigenza di fronteggiare il pericolo derivante da un movimento franoso, riguardante alcune proprietà private, che minacciava l’incolumità pubblica e privata) in cui viene ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione la quale, dopo aver intimato ai soggetti privati proprietari di un'area l’inizio dei lavori di consolidamento dei versanti di rispettiva proprietà al fine di tutelare l’incolumità privata e pubblica, interviene direttamente in ragione della "perdurante urgenza e la necessità che i lavori intimati alle proprietà venissero svolti in forma coordinata e da un unico soggetto per l’intero fronte d’intervento”, per il Consiglio di Stato in buona sostanza è corretto che il Comune decida di realizzare immediatamente esso stesso le opere di eliminazione dello stato di pericolo, in sostituzione del soggetto tenuto e anticipandone la relativa spesa, tuttavia, deve anche procedere al recupero delle spese da parte dei privati.
Alla luce di ciò l’ANAC conclude che allo stato dalla documentazione in atti e dai procedimenti amministrativi posti in essere dall’Amministrazione “non risultano azioni finalizzate al recupero delle spese da sostenere per l’esecuzione dei lavori. Di fatto, però, l’intera operazione consiste nell’esecuzione di interventi di consolidamento eseguiti dall’Ente pubblico, ordinati a più riprese in passato a carico di soggetti privati e da questi nella maggior parte dei casi mai eseguiti” determinando l’intervento della medesima Autorità nelle sedi competenti.