Si estende l’utilizzo del TASER da parte della polizia municipale
Il DL 44/2023 convertito in Legge 74/2023 all’art. 17 -bis comma1 stabilisce che la sperimentazione dell’utilizzo dei Taser da parte del personale della polizia municipale possa avvenire, oltre che nei comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti, anche in quelli tra 20.000 e 100.000 abitanti, a condizione che in tali comuni sia stata istituita una armeria municipale per la custodia delle armi. Fino ad un numero di 15 armi è sufficiente la custodia in armadi corazzati.
La norma dispone:
Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armera del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987»
La relazione del Servizio studi del Senato rileva la modifica dell’articolo 19 del D.L. 113/2018 che ha introdotto in via sperimentale l’utilizzo di armi ad impulsi elettrici (c.d. Taser) da parte della polizia municipale. Una analoga sperimentazione era stata avviata nel 2014 per la Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza art. 8, comma 1-bis, del DL 119/2014 e D.M. 4 luglio 2018).
In particolare, il comma 1 del citato articolo 19 del D.L. 113/2018 ha attribuito ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti la facoltà di dotare di armi comuni ad "impulsi elettrici", in via sperimentale e per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.
Il successivo comma 1-bis, oggetto di modifica da parte della disposizione in commento, prevede che la sperimentazione possa essere estesa anche ad altri comuni (cioè non capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti) che rientrino nei parametri "connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità", definiti con decreto del Ministro dell'interno previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali.
Si ricorda in proposito che in ogni comune è istituita l'armeria del Corpo o Servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento (D.M. interno 145/1987, art. 12, comma 1). L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite in appositi armadi (D.M. interno 145/1987, art. 12, comma 4). Si tratta di appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte (D.M. interno 145/1987, art. 14, comma 1).