Si applica solo il CUP alle occupazioni di suolo pubblico per reti di comunicazione elettronica
La sesta sezione del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 9867, del 17 novembre 2023, ha chiarito che le occupazioni di suolo pubblico riservate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono assoggettate solo al Canone Unico Patrimoniale (in precedenza alla TOSAP/COSAP, che ex art. 1, commi 837 e 838, L. 160/2019, sono stati sostituiti dal CUP). Secondo il CdA, questa prescrizione “è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, recante le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. La norma da ultimo citata, d’interpretazione autentica, conferma il regime normativo derogatorio previsto all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ribadendo che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap. La giurisprudenza ha precisato che nel fornire tale interpretazione autentica, a conferma del rigore con cui è stato inteso il divieto, il legislatore non si è limitato “ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario”, ma, con un successivo intervento, ha espressamente esteso “il contenuto precettivo della limitazione dei poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la loro fonte in qualsiasi altro titolo …” (Cons. St. 142/2021 e n. 3467/2020). Per completezza si segnala che anche la Corte di Cassazione, si è espressa nel senso che “ai sensi dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003, come autenticamente interpretato, con efficacia retroattiva, dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sono sottoposti unicamente alle tasse e ai canoni indicati nella menzionata disposizione” (Cass. Civ., sez. I, 10 gennaio 2017, n. 283)”.
Per queste ragioni, la disposizione regolamentare dell'ente locale che, in violazione di tal prescrizione, dovesse stabilire che le occupazioni di suolo pubblico destinate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono soggette al pagamento di oneri diversi dal CUP, deve considerarsi illegittima.
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, aggiunto: “Alla luce delle considerazioni che precedono non vale a portare ad una diversa conclusione l’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 nella parte in cui prevede che “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale”.
A fronte della chiara volontà del legislatore di escludere “per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, l’ambito di operatività della disposizione innanzi citata – che in ogni caso non contempla l’onere di fornire una fideiussione e\o di provvedere ad un deposito cauzionale - deve essere limitato alla fase esecutiva relativa al singolo intervento, laddove si ponga concretamente un’effettiva esigenza di sistemazione e ripristino dell’area sulla quale sono stati eseguiti gli interventi a seguito dell’inadempimento del soggetto esecutore. Non può parimenti portare ad una diversa conclusione [...] art. 21 del Codice della Strada. Tale disposizione, che ha ad oggetto l’esecuzione di opere e l’apertura di cantieri stradali, non può ritenersi idonea ad incedere nel diverso ambito normativo relativo ai presupposti necessari per l’impianto di reti disciplinato dall’art. 93 cit. che, come già evidenziato, rappresenta un regime normativo speciale e derogatorio. ...”.