Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale
La Legge 213/2023 - legge di bilancio 2024 - all'art.1 commi da 366 a 369 prevede una sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale. La disposizione prevede, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, che il Ministero dell'interno organizzi, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. I successivi commi 367 e 368 stabiliscono quindi i criteri per l’ammissione dei candidati alla sessione straordinaria e gli oneri finanziari connessi.
Il comma 367 dispone che alla sessione straordinaria di cui al comma 366 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al predetto comma 366, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria.
Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
Il richiamato articolo 13 DPR 465/1997 prevede:
1.Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
2.L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.
3.Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge.
4.Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.
5.Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6.Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.
7.Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.
8.Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
9.Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.
10.La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite.”.