Servizio igiene ambientale: la fattura al Conai permette la detrazione IVA
Nella Risposta n. 107/2021 l'Agenzia delle entrate ammette la detrazione dell'Iva assolta per l'acquisto della prestazione fornita dalla società affidataria del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nonché dell'imposta assolta relativamente ai costi generali - determinandone una percentuale con criteri oggettivi - nella misura in cui il Comune emetta fattura con IVA al 10% ai Consorzi di lavorazione dei materiali, facenti parte della filiera produttiva CONAI, allo scopo di procedere con il riciclaggio degli stessi, in applicazione della normativa vigente.
"In effetti" condivide l'Agenzia delle entrate "parte dei rifiuti ricevuti dal Comune (es. vetro, legno, plastica e carta), seppure derivanti dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 112 del d.lgs. n. 267 del 2000, diviene oggetto di successivo conferimento che realizza un'operazione commerciale, soggetta ad Iva in regime di imponibilità Iva (cfr. Circ 43/2008, Ris. 38/2007 e n. Ris. 115/2004)".
Tuttavia, l'Agenzia ricorda che presupposto della detrazione è, oltre alla corretta imputazione dei costi promiscui secondo criteri oggettivi (circolare n. 328/E del 1997) che sia stata tenuta contabilità separata ex art. 19ter del DPR 633/1972 che nel caso di specie, è "realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge".
Considerato che la "detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto", non si può esercitare il diritto alla detrazione anche per le annualità per le quali (come emerge dalle informazioni e dalla documentazione fornita in sede di interpello), il Comune non abbia istituto la contabilità separata richiesta dal citato art. 19-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
Va evidenziato, a tal fine, che la contabilità "separata" è adottata istituendo appositi capitoli rilevanti IVA nel bilancio dell'ente pubblico. La Risposta, indirettamente, riporta quindi l'attenzione sulla necessità di "spesare" correttamente le fatture rilevanti IVA ai fini dell'esercizio della detrazione.