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Servizio idrico integrato: IVA dovuta per le bollette/fatture non riscosse

Nella Risposta n.24/2024 , l’Agenzia delle entrate ribadisce che le bollette / fatture sono equiparabili a fatture (elettroniche) e, di conseguenza, non possono usufruire, come dei corrispettivi, dell’esigibilità al momento dell’incasso ma, tuttalpiù, dei rinvii della registrazione e della liquidazione ai sensi dell’art. 2 e 4 del DM n. 370/2000, che dispongono l’annotazione cumulativa e la liquidazione IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare senza corresponsione degli interessi (cfr. risoluzioni n. 88/E del 19 ottobre 2015 e n. 98/E del 25 novembre 2015; Risposta n. 476/2019).

Tali chiarimenti restano validi anche nell'ipotesi di bollette/fatture emesse tramite SdI da società private che siano o meno a prevalente partecipazione pubblica cui è affidata la gestione dei servizi contemplati dalle disposizioni contenute nel Decreto 370/2000.

Nel caso di specie, la società regionale, in house, lamentava il fatto che emettendo le fatture per conto del Comune avrebbe anticipato l’importo dell’IVA, chiedendo quindi “conferma circa «l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2 del Decreto [ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ndr], nella parte in cui prevede che, per il servizio di somministrazione di acqua, si possa limitarsi ad annotare nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del Decreto IVA l'ammontare dei corrispettivi riscossi, laddove l'annotazione delle ''bollette/fatture'', ancorché emesse elettronicamente, non determinerebbe alcun effetto di anticipazione dell'esigibilità dell'imposta ex art. 6, comma 2, Decreto IVA”.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate, sulla scorta della Risposta del 2019, evidenzia che l'articolo 2 del citato decreto prevede espressamente "l'annotazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse ciascun giorno”, o dei “totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture”, disponendo quale unica semplificazione la possibilità di effettuare l'annotazione “non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione”.

Le problematiche in merito all'emissione delle bollette-fatture nel servizio idrico integrato (così come nell'illuminazione votiva) erano emerse in sede di avvio della fatturazione elettronica. La prassi di annotare i ruoli interamente nei corrispettivi è stata, infatti, superata dall’Agenzia delle entrate con l'avvio della fatturazione elettronica, equiparando le bollette – fattura a vere e proprie fatture elettroniche, mentre in precedenza, le si equiparava a ricevute fiscali che seguono la disciplina dei corrispettivi.