← Indietro

Servizio di interesse economico generale e servizio strumentale

La Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 7/2024/PASP, riprendendo la definizione di servizi di interesse economico generale, è intervenuta in merito alla distinzione tra questi ed i servizi strumentali. La Sezione ha prima ripreso l’art. 2, comma 1, lettera h) del TUSP, precisando che tali servizi devono essere intesi quali “attività di produzione e fornitura di beni o servizi erogati, o suscettibili di essere erogati, dietro corrispettivo economico su un mercato, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale”. La Corte ha poi ricorda come come ulteriore definizione sia contenuta all’art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 201 del 2022, che identifica i "servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” come “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.””. In considerazione delle due definizioni fornite dal Legislatore, la Corte ha dunque evidenziato “il carattere proprio dei servizi pubblici come connaturato alla soddisfazione di bisogni o delle esigenze delle collettività di riferimento” ed ha posto l’attenzione sulla distinzione tra il servizio pubblico ed il servizio strumentale, evidenziando come, il servizio strumentale “contraddistingue l’attività che le società partecipate sono chiamate ad effettuare a favore degli stessi enti azionisti per svolgere funzioni di supporto a tali amministrazioni pubbliche, al fine del perseguimento dei loro fini istituzionali.”.