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Servizi "sperimentali" per l'infanzia con IVA ordinaria

Nella Risposta n. 131/2023, l'Agenzia delle entrate fissa i "paletti" per poter applicare l'esenzione IVA alle prestazioni dei nidi e dell'infanzia, negando, nel caso di specie, il regime agevolato sia ai servizi di "ludoteca" che a "servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia" erogati sulla base di un piano regionale che li definisce come servizi che "... presentano caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale e che prevedono modalità stabilite di fruizione, caratteristiche strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate. Tali servizi, inoltre, non prevedono il servizio di mensa e di riposo dei bambini"

Mentre per i primi non ci sono dubbi sull'imponibilità, sui secondi l'istante riteneva applicabile l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 21), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevista per le ''prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, (...), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie''.

Di parere contrario l'Agenzia delle entrate, in quanto, nella fattispecie in esame, "questa attività si differenzi da quella tipica dell'asilo nido sia con riguardo all'assenza del servizio di mensa, alla mancanza di uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano e alle modalità di funzionamento più flessibili, sia con riguardo alla circostanza secondo cui gli asili devono rispondere a precisi standard di autorizzazione, indicati nel predetto allegato A della deliberazione richiamata, a cui non devono, invece, attenersi i soggetti che, come l'Istante, esercitano attività qualificate quali Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia. In altre parole, si ritiene che la Società, non assicurando il servizio di mensa, uno spazio attrezzato di riposo pomeridiano etc., non fornisce servizi assimilabili a quelli propri dell'asilo" .

Non è poi possibile neanche qualificarli come servizi "educativi" della prima infanzia ai sensi del n. 20. L'esenzione è subordinata al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;

b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, in assenza di una iscrizione in un apposito albo, di uno specifico accreditamento da parte del soggetto competente e della circostanza che le prestazioni educative in questione non siano approvate e finanziate da enti pubblici, non trova applicazione neanche il regime di esenzione dall'IVA di cui al citato articolo 10, comma primo, n. 20) del DPR n. 633 del 1972.

Pertanto, le prestazioni di ludoteca e l'attività di Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.