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Servizi farmaceutici: prestazioni gratuite inerenti l’impresa con IVA detraibile

Si segnala la Risposta n. 243/2024 emanata dall’Agenzia delle entrate in risposta ad una Azienda farmaceutica che, come altre, sostiene sostenere una serie di costi per assicurare l'erogazione di alcuni servizi inerenti ai Patient Support Program (c.d. PSP), ovvero iniziative messe in opera da società farmaceutiche, di concerto con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e/o con Enti di cura, mediante le quali l'azienda farmaceutica mette a disposizione, gratuitamente, servizi addizionali e non sostitutivi rispetto ai servizi erogati dal SSN e dall'Ente di cura, a diretto beneficio del paziente in trattamento con uno specifico farmaco prodotto dalla società farmaceutica e già autorizzato all'immissione in commercio.

L’Agenzia delle entrate, sulla base delle indicazioni date dall’Azienda, conferma che “l'iniziativa descritta sembra pertanto avere un collegamento con l'attività esercitata dall'Istante che, in linea di principio e salvo verifiche di ordine fattuale non esperibili in questa sede, risulterebbe soddisfare il principio di inerenza ai fini delle imposte sui redditi”.

Con riferimento all’IVA, si tratta di prestazioni gratuite il cui trattamento è disciplinato dall’art. 3 del DPR 633/1972 e per cui, nel particolare caso in cui non siano rese per finalità estranee all’esercizio di impresa, devono essere considerate fuori campo IVA. Nel caso di specie, si tratta di prestazioni erogate gratuitamente, ma correlate al farmaco prodotto e commercializzato dalla società e quindi da considerarsi inerenti l’impresa e perciò fuori campo.

Ai fini della detraibilità l'articolo 19, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. Tale preclusione, però, precisa l’Agenzia “non si applica sull'IVA pagata per l'acquisizione di beni e servizi afferenti le operazioni non soggette ad IVA ma indirettamente e funzionalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini della detrazione (v. Risoluzione n. 27 del 29 gennaio 2002; circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E). In altri termini, il diritto a detrazione dell'IVA pagata per l'acquisizione di beni e servizi afferenti ad operazioni che non sono soggette ad IVA è riconosciuto qualora dette operazioni si inquadrino nell'ordinaria attività dell'impresa, volta a porre in essere operazioni che danno diritto a detrazione, e siano ad essa funzionalmente connesse".

Di conseguenza, nessuna limitazione alla detrazione IVA per l’attività di produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, nel presupposto che i servizi resi gratuitamente siano indirettamente e funzionalmente connessi, nei termini anzidetti, all'attività della Società volta a realizzare operazioni imponibili (rectius, che conferiscono il diritto alla detrazione dell'IVA).

Si tratta di un principio da tenere presente anche nel caso di prestazioni gratuite erogate nell'ambito di attività rilevanti IVA da parte degli enti locali, dove il diritto alla detrazione sull'acquisto di beni e servizi può non essere limitato o escluso qualora, però si tratti di servizi "funzionalmente connessi" e tenendo presente l'entità che tali prestazioni possono assumere con riferimento a criteri di fissazione delle tariffe stesse per la fruizione dei servizi.