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Servizi di ingegneria: i compensi non possono essere subordinati all'ottenimento di finanziamenti

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato nella delibera n. 102 del 19 marzo 2025 che i compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto di procedure di gara non possono essere subordinati all'esito di domande di finanziamento.

Nel caso esaminato, una stazione appaltante aveva previsto nel disciplinare di gara che i compensi per i servizi di ingegneria, comprensivi di onorari e spese, fossero subordinati all'ottenimento di un finanziamento. L'ANAC ha ritenuto tale clausola non conforme alla normativa vigente.

Come evidenziato dall'Autorità, secondo l'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, le tariffe ministeriali costituiscono ora un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura. Tale principio è stato recentemente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, come evidenziato dal TAR Veneto con sentenza n. 632/2024, secondo cui "le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura".

L'ANAC ha inoltre precisato che il DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali) è un documento prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, coincidente con il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE). Di conseguenza, il relativo servizio deve essere affidato con procedura separata.

Nel parere si sottolinea anche che, in base ai principi di buon andamento ex art. 97 Cost. e alle previsioni dell'art. 81 Cost., i provvedimenti che comportano una spesa devono essere adottati solo in presenza di idonea copertura finanziaria. Pertanto, la stazione appaltante ha l'onere di verificare preventivamente la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare.

L'Autorità ha quindi invitato la stazione appaltante ad agire in autotutela per conformarsi ai principi sopra richiamati, ricordando che, ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'amministrazione non intenda conformarsi al parere dovrà comunicare le relative motivazioni entro 15 giorni, con provvedimento che potrà essere oggetto di impugnazione da parte dell'ANAC.

La pronuncia si inserisce nel solco di un consolidato orientamento dell'Autorità volto a garantire l'equa remunerazione delle prestazioni professionali nel settore dei contratti pubblici, come già evidenziato dal TAR Calabria con sentenza n. 1507/2018, secondo cui la previsione di prestazioni gratuite o sottopagate contrasta con i principi di imparzialità, tutela della concorrenza ed economicità dell'azione amministrativa.