Servizi di fatturazione elettronica e relativa consultazione: delega ad intermediari da ripresentare
Con la risoluzione n.62/E del 26 giugno 2019, l'Agenzia delle entrate fa il punto sulle modalità di conferimento della delega agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e relativa consultazione.
A seguito dei rilievi del Garante privacy, la consultazione ed acquisizione delle fatture sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate è stata prevista previa adesione al servizio e per un periodo limitato (Provv. del 21 dicembre 2018). L'accesso può essere diretto da parte del contribuente o avvenire attraverso un intermediario abilitato. I moduli per il conferimento / revoca del delle deleghe agli intermediari sono stati modificati per tener conto delle novità apportate al Provv. del 30 aprile 2018, con la conseguenza che le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti; per poter effettuare le suddette operazioni è necessario che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione. Per questo motivo, con successivi provvedimenti sono stati modificati i termini per effettuare l’adesione. In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019.
L'Agenzia suggerisce agli intermediari di presentare o ripresentare le deleghe, attraverso i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, con modalità "massiva" o "puntuale" (punto 4.3 del richiamato provvedimento del 5 novembre 2018), i quanto l'attivazione è automatica in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante. Solo nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro (ad esempio perché nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità di trasmettere la richiesta via pec secondo le modalità previste (punto 4.8).
L’invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con preventive revoche. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate consiglia di presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate (durata massima 2 anni per ciascun servizio).
Infine, l'Agenzia ricorda che, tra i servizi fruibili attraverso il portale Fatture e Corrispettivi rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch’essi delegabili agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al provvedimento del 5 novembre 2018.
Dal 11 giugno u.s. è possibile effettuare l’attivazione e la messa in servizio dei registratori telematici indipendentemente dal preventivo accesso e accreditamento a sistema dell’esercente..