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Servizi analoghi pregressi svolti in raggruppamento non possono essere considerati se non svolti direttamente dall’impresa

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6967/2024, decidendo sull’annullamento del provvedimento di esclusione da una gara per l'affidamento di un servizio disposta per mancanza del requisito previsto nel disciplinare di gara il quale prevedeva che il concorrente dovesse aver eseguito nell’ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del bando di gara, un servizio c.d. di punta, analogo alla prestazione principale dell’affidamento in ragione del fatto che l’impresa esclusa risultava direttamente carente sotto detto profilo, ha stabilito quanto segue.

Secondo il collegio in particolare, “il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi imposti dalla stazione appaltante costituisce la regola ogniqualvolta si tratti di operatori economici che partecipano alla gara in forma associata o raggruppata” solo in tale eventualità il diritto dell’Unione prescrive detta regola in favore della concorrenza favorendo la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di operatori economici.

Il riflesso di detta regola è l’eccezione al requisito del “servizio di punta” inteso come servizio connotato da peculiarità tali da richiedere determinate capacità, secondo il Consiglio “quando ricorre tale fattispecie, è appunto eccezionalmente consentito all’amministrazione aggiudicatrice imporre il possesso del requisito c.d. di punta ad una soltanto (ovvero a ciascuna) delle imprese che compongono il raggruppamento partecipante alla gara. In sintesi, in tale eventualità i requisiti delle imprese, pur se partecipanti alla gara in forma associata o raggruppata non si cumulano, cioè non si sommano tra loro, al fine di raggiungere la misura richiesta.

Il Collegio riporta poi quanto stabilito d costante giurisprudenza secondo cui “la spendita dei pregressi servizi svolti in forma raggruppata possa avvenire solo pro-quota, riferendo cioè la stessa soltanto alla quota dei servizi effettivamente eseguita da parte di ciascuna delle imprese raggruppate, non potendo ciascuna impresa rivendicare il servizio eseguito da una delle altre, quindi spendere lo stesso per intero (cfr., tra le altre, già Cons. Stato, IV, 22 novembre 2016, n. 4889)”, pertanto, l’impresa partecipante per dare la prova del conseguimento del livello minimo di qualità nell’esecuzione dei servizi richiesto nell’appalto non può utilizzare le prestazioni eseguite, nei fatti, altri da altri.