Servitù militari: imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dai Comuni
Sulle quietanze relative agli ordinativi di pagamento degli indennizzi delle servitù militari, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare e può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Nell'ambito della procedura di liquidazione degli indennizzi delle servitù militari, per conto del Ministero della Difesa, di cui all'articolo 325 del D.lgs 15 marzo 2010, n. 66, l'Amministrazione militare provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità di Stato, i quali, in qualità di "funzionario delegato", dispongono, a valere sulle somme complessivamente ricevute, la corresponsione degli importi spettanti ai diversi beneficiari.
Tali quietanze sono soggette ad imposta di bollo, che può essere quindi assolta con il contrassegno o in modalità virtuale, posto che la liquidazione degli indennizzi avviene tramite la procedura telematica del sistema SI.CO.GE. che non permette il versamento contestuale dell'imposta di bollo. Lo chiarisce la Risposta n. 351/2020 dell'Agenzia delle entrate.