Motivazione nell’affidamento di incarichi di collaborazione
La Corte dei conti Emilia Romagna, con delibera n. 119/2022, si è espressa in merito alla verifica delle condizioni per l’affidamento di incarichi professionali.
Nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma 173, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante “gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro”, la Corte dei conti ha esaminato un atto di consulenza avente ad oggetto un parere in merito a questioni attinenti alla gestione degli impianti sportivi del Comune.
Esaminata la documentazione e le motivazioni dedotte, la Sezione nel prendere atto del rispetto delle condizioni di legittimità dell’incarico conferito, ha tuttavia rilevato la mancata dimostrazione documentale nell’atto di conferimento d’incarico del previo accertamento dell’effettiva impossibilità di utilizzo di personale dipendente che, costituendo un prius logico della procedura, secondo la giurisprudenza contabile, deve invece essere presente nell’atto attraverso una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami ad altri atti o determinazioni.
In merito al regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni del Comune, la Sezione ha invitato l’Ente ad apportare modifiche, in particolare: - sui riferimenti agli ex rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non più ammissibili nel quadro normativo vigente, stante il tenore del disposto del comma 5-bis dell’art 7 del D. Lgs. 165/2001; - sulla previsione di conferimento diretto per: “attività comportanti prestazioni di natura artistica non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni…”, trattandosi di deroga al quadro normativo vigente; - sull’esigenza di aggiornamento dei richiami alla normativa in materia di appalti; - sulla necessità di specifiche previsioni sul rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza dettati dall’art. 15, del d.lgs. n. 33/2013.