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Separabile l'attività per cui si fattura con o senza IVA a soggetti diversi

Nella risposta n. 29/2022 l'Agenzia ammette che si possa operare la separazione delle contabilità ex art. 36 del Decreto IVA (che consente di evitare la formazione di un pro-rata) anche nel caso di attività contraddistinta da medesimo codice ATECO quale i ""servizi di supporto alle imprese" (codice ATECO 82.99.99)" qualora ciò sia necessario per evitare effetti distorsivi della detrazione - nel caso di applicazione dell'art. 10 c. 2 con riferimento all'esenzione IVA delle prestazioni rese nei confronti di consorziati con limitato pro-rata di detraibilità - e sia possibile distinguere il flusso delle operazioni attive a seconda delle caratteristiche soggettive dei Consorziati secondo il principio valorizzato nella circolare n.19/E del 2018.

La nota aveva precisato che è possibile optare per la separazione ai sensi dell'articolo 36, terzo comma, del Decreto IVA "nel caso in cui un soggetto passivo ponga in essere, in via sistematica e non occasionale, sia operazioni imponibili sia operazioni esenti (inquadrabili nell'ambito di un medesimo codice di classificazione ATECO), e si riscontri la presenza strutturale di acquisti di beni e servizi specificamente riferibili alle diverse tipologie di operazioni attive (rispettivamente, imponibili ed esenti) poste in essere, nonché vi sia, rispetto ai beni ammortizzabili ed ai servizi utilizzati promiscuamente, la possibilità di determinare, sempre con criteri oggettivi, l'effettiva quota di utilizzo nell'ambito delle diverse tipologie di operazioni". La circolare ha aperto alla possibilità di separazione per tutti i soggetti passivi IVA, prima prevista dalla n. 22/E del 28 giugno 2013 nel solo ambito delle attività di locazione e di compravendita immobiliare in relazione non solo alla categoria catastale del fabbricato (abitativo ovvero diverso dall'abitativo) ma anche in base al regime IVA adottato (esenzione o imponibilità).

Nel caso di specie, il Consorzio che gestiva servizi socio assistenziali, partecipato da ambulatori, RSA ed altre imprese del settore, evidenzia che risulta possibile imputare analiticamente i costi ai vari consorziati (a cui fatturare in regime di esenzione o imponibile a seconda della relativa qualificazione) in quanto per la natura dello stesso doveva ribaltare i costi ai vari membri, in base al mandato senza rappresentanza.

In particolare, il Consorzio aveva sempre ribaltato ai Consorziati il puro costo dei servizi in regime di esenzione IVA per un importo pari all'imponibile oltre all'IVA addebitata dal fornitore al Consorzio, considerata totalmente indetraibile per il pro-rata, avendo solo soci con un pro rata di indetraibilità inferiore al 10% ai sensi dell'art. 10 c. 2 del dPR 633/1972. La norma dispone che "Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse".

Tuttavia, trovandosi a dover fatturare ad alcuni in regime di imponibilità, da un lato ha dovuto versare dell'imposta ma dall'altro ha aumentato il proprio pro-rata di detraibilità riducendo i costi per i consorziati. A questo punto, per far si che, a norma della stessa esenzione "i corrispettivi dovuti dai Consorziati per godere dell'esenzione non possano essere superiori ai costi imputabili alle prestazioni stesse" ha dovuto "ristornare a titolo di parziale ristoro" il credito IVA risultante a beneficio dei Consorziati "esenti", mediante emissione di una nota di credito. La separazione delle contabilità consentirebbe, quindi, di evitare il formarsi di pro - rata con riferimento alle varie tipologie di consorziato.

In ogni caso, precisa l'Agenzia, la scelta di applicare l'imposta separatamente deve rispettare la ratio sottesa alla norma in commento, ossia di rendere meno svantaggiosa nel caso concreto la disciplina del diritto alla detrazione, neutralizzando gli effetti distorsivi scaturenti dalla detrazione forfetaria dell'imposta secondo il metodo del pro-rata per tutte le attività esercitate, sia imponibili che esenti.