Senza sottoscrizione del contratto le risorse stabili finiscono in avanzo vincolato
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera 123/2020 ha ribadito il principio secondo cui, per i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verte tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo (previsti dal comma 2 lett. g) dell'art.67) o nella componente variabile (successivo comma 3, lett. e), dato che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto nell'anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione.