Senza contratto non ci può essere ricognizione del debito
La Corte Conti Piemonte ha risposto - con delibera n. 179/2024 - a quesito di Comune in ordine alla possibilità “di procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. e del D.Lgs. 267/2000 in assenza di un contratto redatto in forma scritta”.
Il quesito origina dai contrastanti orientamenti della giurisprudenza contabile sul punto (per la tesi favorevole Sez. contr. Sicilia, del. n. 178/2023/PAR, Sez. contr. Puglia del. n. 111/2021/PAR; per la tesi contraria Sez. contr. Liguria, del. n. 58/2010/PRSP, Sez. contr. Trentino-Alto Adige/Sudtirol, del. n. 35/2018/PAR).
Il Comune chiede inoltre se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, “sia sufficiente che l’istruttoria accerti (ed in che modo) l’effettivo svolgimento delle prestazioni e l’arricchimento da parte dell’ente”.
La tesi della necessaria esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata è stata riconsiderata anche da alcuni, più recenti, orientamenti giuscontabili che hanno valorizzato l’interruzione del rapporto organico tra funzionario e/o amministratore e amministrazione, discendente ope legis dall’art. 191, c. 4, TUEL e preclusiva del perfezionamento di un rapporto obbligatorio tra terzo contraente e p.a., per escludere la rilevanza, ai fini del riconoscimento, di un’eventuale patologia del contratto, venendo in considerazione non il rapporto “bensì solo gli effetti, se vantaggiosi” (delibera Sez. reg. contr. Campania n. 111/2021/PAR).
Sotto altro e diverso profilo, è stato evidenziato che, in assenza di un valido contratto fonte di obbligazione, il riconoscimento del debito ex art. 194, c. 1, lett. e), TUEL, non si configura come ricognizione di debito, quanto piuttosto – in funzione probatoria – quale riconoscimento dell’utilità dell’opera o della prestazione ai fini dell’imputabilità dell’arricchimento all’ente pubblico (delibera Sez. reg. contr. Sicilia n. 178/2023/PAR).
È stato ulteriormente rilevato che, a prescindere dalla validità dell’obbligazione sottostante il riconoscimento, l’ente locale sarebbe comunque esposto sia all’azione diretta di arricchimento senza causa (artt. 2041 e 2042 c.c.) da parte del dipendente/amministratore che abbia corrisposto al privato il prezzo della prestazione o della fornitura, sia in via surrogatoria all’azione di indebito arricchimento del privato contraente, ove il patrimonio del dipendente/amministratore non offrisse adeguata garanzia.
La Sezione ritiene condivisibile l’evoluzione giurisprudenziale di cui sopra.
L’estraneità dell’Ente al rapporto obbligatorio comporta che eventuali invalidità del rapporto medesimo sono irrilevanti ai fini del riconoscimento ex art. 194, c. 1, lett. e) TUEL, procedura che non sana l’illegittima acquisizione del bene o servizio, non produce gli effetti negoziali del titolo mancante (determina a contrarre, provvedimento di affidamento, stipula del contratto in forma scritta) e non convalida il contratto nullo. Invero, è soltanto nel momento del riconoscimento consiliare della legittimità del debito che nasce, ai sensi dell’art. 1173 c.c., il rapporto obbligatorio tra il fornitore e l’ente.
L’estraneità dell’Ente al rapporto obbligatorio comporta che eventuali invalidità del rapporto medesimo sono irrilevanti ai fini del riconoscimento ex art. 194, c. 1, lett. e) TUEL, procedura che non sana l’illegittima acquisizione del bene o servizio, non produce gli effetti negoziali del titolo mancante (determina a contrarre, provvedimento di affidamento, stipula del contratto in forma scritta) e non convalida il contratto nullo. Invero, è soltanto nel momento del riconoscimento consiliare della legittimità del debito che nasce, ai sensi dell’art. 1173 c.c., il rapporto obbligatorio tra il fornitore e l’ente.