← Indietro

Sempre il parere dei revisori sul contratto decentrato

La Corte dei Conti Piemonte, con delibera n. 71/2023 è intervenuta in merito al necessario parere dell’organo di revisione in merito al contratto decentrato.

Al riguardo, rileva la Sezione, occorre considerare che l’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. a) prevede: «[a]lla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate».

Inoltre, «[i]n merito alla regolare costituzione del fondo, la giurisprudenza contabile ha sottolineato l’importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione da parte del revisore.

In particolare, è stato precisato che “La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto […] deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione” (cfr. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia 29/2018/PAR, Sezione controllo per il Molise n.15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016)» (Sez. Liguria, n. 20/2021).

D’altra parte, è stato aggiunto che il citato punto 5.2 dell’Allegato 4/2 del principio contabile «eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione» (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020).

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, va ricordato il combinato disposto dell’art. 40, comma 3-sexies e dell’art. 40-bis D.Lgs. n. 165/2001, i quali rispettivamente recitano: Art 40, comma 3-sexies - «A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1»;

Art. 40-bis, comma 1 - «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo».

Anche l’art. 8, comma 6, CCNL comparto funzioni locali triennio 2016-2018 - all’epoca vigente - ribadisce che «[i]l controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto»