Sempre da motivare la scelta societaria
In relazione alla scelta del modello gestionale da parte di un Ente pubblico, la Corte dei Conti, sezione per la Toscana, nel parere n. 97/2023/PASP reso ai sensi dell’art. 5 del TUSP, ha richiamato propria precedente deliberazione (n. 77/2023/PASP) nella quale aveva affermato come sia necessario, “ai fini dell’assolvimento dell’onere motivazionale di cui all’art. 5, comma 1, T.U.S.P.” che l’Ente proceda anche a “verificare l’indispensabilità dello strumento societario per il conseguimento” delle proprie finalità istituzionali. In particolare, soffermandosi sulla disposizione dell’art. 6, c. 3, del D.lgs. 207/2001 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328), richiamata dall’atto deliberativo della stessa ASP e ai sensi della quale “l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali...”, la Magistratura ha riscontrato l’assenza di motivazioni a sostegno in primo luogo della scelta societaria, non confrontata con l’istituto della Fondazione, ed in secondo luogo circa la scelta, “tra i modelli societari astrattamente utilizzabili (cfr. art. 3 TUSP)”, della “società a responsabilità limitata”.